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Sez. L, Sentenza n. 3591 del 24/05/1988 (Rv. 458892 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DANNO DI PREVISIONE - NOZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1988-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458892-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DANNO DI PREVISIONE - NOZIONE - PRESUPPOSTI.*

Il cosiddetto danno di previsione - che può essere condizione sufficiente per la pensionabilità e che sussiste allorché sia prevedibile un abnorme aumento del quadro patologico per effetto del compimento di attività lavorative - si concreta in un grave pregiudizio della residua attività fisica del soggetto, connesso al perdurante svolgimento da parte dell'assicurato e in condizioni di usura di attività lavorative a lui confacenti, e quindi in un danno che è futuro solo agli effetti biologici ed è invece attuale sotto il profilo economico, avendo immediati effetti limitativi della capacità di guadagno. (V 3899/84, mass n 435849; (V 1736/82, mass n 419577; (V 5937/81, mass n 416705; (Conf 2534/86, mass n 445630).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)