Sez. L, Sentenza n. 3899 del 03/07/1984 (Rv. 435849 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - LAVORO USURANTE - NOZIONE - PREGIUDIZIO ATTUALE PER LA RESIDUA EFFICIENZA FISICA E PEGGIORAMENTO FUTURO E POTENZIALE DIPENDENTE DALLA NATURALE EVOLUZIONE DELLA INFERMITÀ - DISTINZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - LAVORO USURANTE - NOZIONE - PREGIUDIZIO ATTUALE PER LA RESIDUA EFFICIENZA FISICA E PEGGIORAMENTO FUTURO E POTENZIALE DIPENDENTE DALLA NATURALE EVOLUZIONE DELLA INFERMITÀ - DISTINZIONE.*
Lavoro usurante è quello sproporzionato alle possibilità psicofisiche dell'individuo, tale da determinare l'instaurarsi o l'aggravarsi di uno stato patologico, cioè quel lavoro nel quale l'organismo logora le proprie energie in un periodo di tempo più breve ed in misura superiore al normale. Un complesso morboso che possa, secondo un criterio di fondata previsione, determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa, è da ritenersi invalidante, poiché non vi è capacità di guadagno quando il lavoro venga svolto con anormale usura; un tale pregiudizio, che si proietta nel futuro sotto il profilo biologico, ma è attuale sotto l'aspetto economico e lavorativo, poiché incide immediatamente sulla capacità di guadagno, di cui costituisce fattore di ulteriore riduzione, non va, perciò, confuso con il peggioramento potenziale e futuro dipendente dalla naturale evoluzione dell'infermità, di cui invece non può tenersi alcun conto ai fini del giudizio sull'Invalidità pensionabile. (V 326/79, mass n 396140; (Conf 5937/81, mass n 416705).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)