Sez. L, Sentenza n. 6521 del 02/12/1988 (Rv. 460845 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - COINCIDENZA CON LA DATA DELLA VISITA MEDICO- LEGALE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - COINCIDENZA CON LA DATA DELLA VISITA MEDICO- LEGALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Anche con riguardo alla nuova disciplina della pensione di Invalidità dettata dalla legge 8 giugno 1984 n. 222, l'insorgenza dello stato invalidante - all'infuori di casi eccezionali di contemporaneità fra estrinsecazione di un quadro patologico ed il suo accertamento - non può coincidere con la data della visita medico-legale, in quanto le infermità che a tale stato danno luogo, e nella cui valutazione devesi tener conto anche dell'eventuale carattere usurante dell'attività lavorativa, sono, normalmente, preesistenti all'epoca delle loro constatazioni. (V 3591/88, mass n 458892; (V 3899/84, mass n 435849).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)