Sez. U, Sentenza n. 12058 del 27/11/1998 (Rv. 521176 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporti di lavoro non sporadici né occasionali - Inclusione - Carattere di precarietà - Irrilevanza - Controversie relative - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fattispecie relativa alla temporanea messa a disposizione della Regione Lazio del personale dei soppressi consorzi di bonifica montana.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di riparto delle controversie tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico non economico e un lavoratore venga costituito un rapporto di lavoro a carattere continuativo e non occasionale, anche se precario, senza che la natura pubblica dell'impiego possa essere esclusa dalla mancata emanazione di un formale decreto di inquadramento nell'organico, né dalla circostanza che il rapporto abbia continuato ad essere regolato da disposizioni collettive. (Nella specie, prevista dagli artt. 14 e 15 legge reg. Lazio n. 4 del 1984 la soppressione dei consorzi di bonifica montana e il passaggio del personale alle dipendenze di enti regionali e subregionali, con delibera della giunta regionale il ricorrente - con altri ex dipendenti del disciolto consorzio - era stato temporaneamente posto a disposizione della Regione in attesa dell'espletamento della procedura per il definitivo trasferimento ad uno degli enti regionali indicati dal citato art. 15; la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto il proprio difetto di giurisdizione in relazione al periodo di transizione in cui il ricorrente era stato temporaneamente posto a disposizione della Regione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 21/01/1984 num. 4 art. 14, Legge Reg. Lazio 21/01/1984 num. 4 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)