Sez. U, Sentenza n. 92 del 09/01/1997 (Rv. 501595 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporti di lavoro non sporadici né occasionali - Inclusione - Carattere di precarietà - Irrilevanza - Controversie relative - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di riparto delle controversie fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione esclusiva amministrativa, deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico non economico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto continuativo e non occasionale di locazione d'opere, anche se a carattere precario senza che la natura pubblicistica dell'impiego sia esclusa dalla mancanza di un formale atto di nomina, tanto più se la trasformazione del rapporto da privato in pubblico sia avvenuta "ope legis" (fattispecie relativa all'inquadramento nei ruoli regionali dei dipendenti del Centro aziendale per l'addestramento professionale previsto dall'art. 8 legge regione Calabria 22 novembre 1984 n.35).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 22/11/1984 num. 35 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)