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Sez. 3, Sentenza n. 1942 del 10/02/2003 (Rv. 560343 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Decorrenza - Impresa di gestione di un parcheggio per autoveicoli - Assicurazione stipulata dall'impresa contro il furto degli autoveicoli - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891, cod. civ. - Configurabilità - Identificazione del rischio assicurato - Furto degli autoveicoli - Conseguenze - Disciplina concernente la data di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennizzo per il furto - Art. 2952, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560343-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

In tema di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, qualora sia stipulato un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891, cod. civ.) - nella specie, da parte di un'impresa di gestione di un parcheggio per autoveicoli - contro il rischio del furto di autoveicoli, poiché il rischio assicurato è il furto delle autovetture e non la responsabilità civile dell'impresa nei confronti dei propri clienti per la custodia delle stesse, il diritto di quest'ultima nei confronti dell'assicuratore all'indennizzo per il furto del veicolo è soggetto alla prescrizione annuale che, ex art. 2952, secondo comma, cod. civ., decorre dalla data in cui si è verificato il fatto, non essendo applicabile la disciplina stabilita dall'art. 2952, terzo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)