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Sez. 3, Sentenza n. 9746 del 07/10/1997 (Rv. 508604 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Contraente - "Legitimatio ad causam" - Sussistenza - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto - Ininfluenza dell'azione esercitata dal contraente - Intervento in causa dell'assicurato dopo il decorso della prescrizione - Ratifica dell'attività processuale del contraente - Incidenza sulla mancanza della sua "legitimatio ad causam" - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508604-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Poiché nel caso di assicurazione per conto altrui il contraente non può far valere i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell'assicuratore senza il consenso espresso dell'assicurato (art. 1891 cod. civ.), il giudizio instaurato dal contraente privo della "legitimatio ad causam" non è idoneo ad impedire la prescrizione di essi ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., né a tal fine può valere la ratifica del suo operato processuale da parte dell'assicurato, intervenuto in causa dopo la conseguente estinzione degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)