Sez. 3, Sentenza n. 11973 del 25/11/1998 (Rv. 521110 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Assicurazione a favore di un terzo - Estinzione del diritto all' indennizzo per omissione dell' esercizio di esso da parte del contraente - Diritto al risarcimento del danno derivato all' assicurato nei confronti di questi - Possibilità di esercizio del diritto - Dalla maturazione della prescrizione all' indennizzo - Pendenza del giudizio su di esso con l' assicuratore - Irrilevanza - Impedimento di fatto, non giuridico.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Il contraente di un' assicurazione a favore di un terzo, il cui diritto all' indennizzo si estingua per omissione del tempestivo esercizio a cui quegli è esclusivamente legittimato, è responsabile del danno derivato all' assicurato, ma il termine di prescrizione del diritto di quest' ultimo al risarcimento del danno nei suoi confronti, decorre dalla scadenza del termine prescrizionale del diritto all' indennizzo verso l' assicuratore, non già dal passaggio in giudicato della sentenza emessa all' esito della controversia per ottenere l' indennizzo dall' assicuratore, perché questo giudizio non impedisce giuridicamente al terzo di esercitare il predetto diritto risarcitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)