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Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 19/12/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262485 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Esecuzione delle operazioni - Utilizzazione di impianti appartenenti a privati - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262485-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In materia di intercettazioni, l'art. 268, comma terzo cod.proc.pen., richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, nè il ricorso all'eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del Pubblico ministero o della polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)