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Sez. 2, Sentenza n. 1595 del 14/12/2005 Cc. (dep. 16/01/2006) Rv. 233147 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Esecuzione delle operazioni - Utilizzazioni di impianti appartenenti a privati - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233147-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In materia di intercettazioni ambientali è legittima, in caso di urgenza e nel caso in cui la polizia giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature, l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, purché le operazioni, autorizzate con decreto motivato del P.M., avvengano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, di modo che, in tale evenienza, i privati vengano ad agire come "longa manus" o ausiliari del pubblico ministero o della polizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)