Sez. 6, Sentenza n. 2744 del 09/12/2008 Ud. (dep. 21/01/2009) Rv. 242682 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Esecuzione delle operazioni - Utilizzazione di impianti appartenenti a privati - Legittimità - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In materia di intercettazioni ambientali è legittima, in caso di urgenza e nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature, l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, purché le operazioni, autorizzate con decreto motivato del P.M., si svolgano sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del P.M. o della polizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)