Sez. 1, Sentenza n. 12099 del 28/11/1998 (Rv. 521209 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Apprezzamento della capacità di firma di un contraente da parte del notaio rogante - Incapacità attestata nell'atto pubblico rogato - Efficacia di prova a fede privilegiata dello stato di incapacità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
L'apprezzamento compiuto dal notaio rogante circa l'incapacità a firmare di una delle parti, ed attestato nell'atto pubblico rogato, non è coperto dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., e neppure costituisce una fonte di prova tipica, costituendo, per converso, niente altro che il giudizio di un soggetto privo di qualsivoglia, specifica cognizione tecnica tale da conferire al giudizio stesso una particolare attendibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)