Sez. 3, Sentenza n. 24808 del 08/10/2008 (Rv. 604894 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Ordinanza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. - Contenuto - Accertamento della portata sostanziale del titolo esecutivo - Natura di sentenza - Conseguenza - Esperibilità dei mezzi ordinari di impugnazione - Sussistenza - Proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 612 cod. proc. civ., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari anziché con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in quanto meramente ordinatori, sono privi di contenuto decisorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)