Sez. 3, Sentenza n. 12117 del 23/05/2006 (Rv. 589583 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Accertamento della portata sostanziale della sentenza di cognizione oggetto di esecuzione - Spettanza al giudice della esecuzione - Necessità - Appello e ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, spetta al giudice della esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione, con provvedimento impugnabile con l'appello. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce, tuttavia, alla Corte Suprema di Cassazione il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio nonchè funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)