Sez. 3, Sentenza n. 16471 del 15/07/2009 (Rv. 609105 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Ordinanza emessa ex art. 612 cod. proc. civ. - Contenuto - Determinazione delle modalità di esecuzione e accertamento della portata sostanziale del titolo esecutivo giudice e dell'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa - Natura di sentenza - Conseguenze in tema di impugnazioni.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, il provvedimento con cui il giudice determina le modalità dell'esecuzione, ancorché emesso in forma di ordinanza (come espressamente indicato nell'art. 612 cod. proc. civ.), ove dirima una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa, ha natura sostanziale di sentenza in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, cioè su una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod.proc.civ., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal giudice, ed è pertanto impugnabile con l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)