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Sez. 5, Sentenza n. 7308 del 13/05/2003 (Rv. 562958 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Immobili non iscritti in catasto - Richiesta di attribuzione della rendita ex art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 - Atto di classamento - Impugnazione nell'ambito del giudizio di impugnazione del successivo avviso di liquidazione - Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562958-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, il contribuente che, dopo aver fatto richiesta - ai fini dell'applicabilità del criterio di valutazione automatica degli immobili - di attribuzione della rendita catastale, ex art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), venga a conoscenza del classamento operato dall'UTE attraverso l'avviso di liquidazione della maggiore imposta, ha titolo ad impugnare, nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione, anche l'atto di classamento presupposto ed a prospettare censure che, oltre ad investire, per vizi propri, l'avviso di liquidazione, riguardino esclusivamente l'atto presupposto, al fine di dimostrare una valutazione dell'immobile erronea e non conforme ai parametri legali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)