Sez. 5, Sentenza n. 506 del 18/01/2002 (Rv. 551636 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Atto di classamento - Notifica al contribuente - Necessità - Esclusione - Impugnazione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO
Il certificato di attribuzione di rendita catastale, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte di registro ed INVIM, non deve essere comunicato o notificato al contribuente, il quale può sempre impugnare l'atto di classamento nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'avviso di riliquidazione dell'imposta.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)