Sez. 1, Sentenza n. 11054 del 04/11/1998 (Rv. 520350 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Ordinanza ingiunzione - Misura della sanzione - Controllo del giudice - Motivazione - Mero riferimento ad estremi normativi (art. 16 della legge n. 689 del 1981) - Sufficienza - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO
Ove la legge indichi un minimo e un massimo della pena pecuniaria, è rimesso al potere discrezionale del giudice determinare l'entità entro questi limiti, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto illecito, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi; in particolare il giudice non è tenuto a specificare i criteri seguiti nel commisurare la sanzione né la statuizione adottata al riguardo è censurabile in sede di legittimità ove siano stati rispettati i limiti suddetti e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta, e ove l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 legge 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o se più favorevole al doppio del minimo (nella specie il Pretore si richiamava all'obiettiva gravità del fatto, ritenendo congrua l'entità della pena irrogata in via amministrativa secondo il criterio stabilito dall'art. 16 per il pagamento in misura ridotta).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)