Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 (Rv. 663746 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Assenza di reciproca soccombenza - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.
Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)