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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 (Rv. 663746 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Assenza di reciproca soccombenza - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.
Stato
decisa il 2022-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663746-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)