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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15413 del 13/07/2011 (Rv. 618644 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Giudizi soggetti alle disciplina dell'art 92, secondo somma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 della Legge n 263 del 2005 - Compensazione parziale o per intero delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618644-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Fattispecie in cui è stato ritenuto insufficiente il mero richiamo alla formula generica"in considerazione delle questioni trattate", non altrimenti specificate e senza che vi fosse soccombenza reciproca tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)