Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15413 del 13/07/2011 (Rv. 618644 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Giudizi soggetti alle disciplina dell'art 92, secondo somma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 della Legge n 263 del 2005 - Compensazione parziale o per intero delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Fattispecie in cui è stato ritenuto insufficiente il mero richiamo alla formula generica"in considerazione delle questioni trattate", non altrimenti specificate e senza che vi fosse soccombenza reciproca tra le parti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)