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Sez. 3, Sentenza n. 2960 del 23/07/1976 (Rv. 381720 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - INDICAZIONE DI UN GIUDICE ESTRANEO - ERRORE MATERIALE - CORREZIONE (DELLA) - PROCEDURA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381720-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - INDICAZIONE DI UN GIUDICE ESTRANEO - ERRORE MATERIALE - CORREZIONE (DELLA) - PROCEDURA - APPLICABILITA.*

L'indicazione nell'intestazione della sentenza di un giudice diverso da quello che l'ha sottoscritta e che risulta aver partecipato al collegio giudicante, alla stregua del verbale dell'udienza di discussione, non incide sulla validita della sentenza medesima, ma configura un mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ. (V 379/74, mass n 368060; (V 1139/68, mass n 332618).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)