Sez. 3, Sentenza n. 379 del 08/02/1974 (Rv. 368060 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DIVERGENZA TRA LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO RISULTANTE DAL VERBALE DELL'UDIENZA DI SPEDIZIONE E QUELLA RISULTANTE DALL'INTESTAZIONE E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DIVERGENZA TRA LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO RISULTANTE DAL VERBALE DELL'UDIENZA DI SPEDIZIONE E QUELLA RISULTANTE DALL'INTESTAZIONE E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITA.*
Una volta accertata, attraverso il verbale redatto all'udienza collegiale, la reale composizione del collegio avanti al quale la causa fu discussa, si deve presumere che la decisione sia stata adottata dagli stessi magistrati che componevano tale collegio, in quanto le deliberazioni in camera di consiglio avvengono sotto la direzione del Presidente, alla stregua ed in conformita del menzionato verbale di udienza. Pertanto, ove la sentenza rechi nella intestazione e comprenda nella sottoscrizione il nome di un magistrato diverso, tale divergenza non puo considerarsi se non come un errore materiale, soggetto a correzione mediante la procedura prevista dagli artt 287 e 288 cod proc civ. (Conf 1139'68, mass n 332618).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)