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Sez. 1, Sentenza n. 1139 del 17/04/1968 (Rv. 332618 - 01)

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - VERBALE UDIENZA COLLEGIALE - VALORE PROBATORIO - INTESTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - ERRORE MATERIALE - PRESUNZIONI.*
Stato
decisa il 1968-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332618-01

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - VERBALE UDIENZA COLLEGIALE - VALORE PROBATORIO - INTESTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - ERRORE MATERIALE - PRESUNZIONI.*

Una volta accertata, attraverso il verbale dell'udienza collegiale, la reale composizione del collegio avanti al quale e stata discussa la causa, si deve presumere, fino a dimostrazione del contrario, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che hanno ascoltato la discussione, e che pertanto, ove la sentenza rechi nella intestazione, e comprenda nella sottoscrizione, il nome di un giudice diverso, la relativa circostanza sia frutto di errore materiale. Tale errore non importa nullita della sentenza ed e suscettibile di correzione, da parte del giudice che ha pronunziato la sentenza stessa col procedimento di cui all'art. 287 cod.proc.civ. (V. 1684-61, 2959-59, 2554-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)