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Sez. 1, Sentenza n. 3846 del 07/06/1988 (Rv. 459056 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO DELL'ESISTENZA O DELLA SUCCESSIVA STIPULAZIONE D'ALTRI CONTRATTI ANALOGHI - CLAUSOLA PREVEDENTE UNA CONSEGUENTE RIDUZIONE PROPORZIONALE DELL'INDENNIZZO - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459056-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO DELL'ESISTENZA O DELLA SUCCESSIVA STIPULAZIONE D'ALTRI CONTRATTI ANALOGHI - CLAUSOLA PREVEDENTE UNA CONSEGUENTE RIDUZIONE PROPORZIONALE DELL'INDENNIZZO - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a polizza di Assicurazione contro gli infortuni, la clausola che preveda, nel caso di mancata comunicazione da parte dell'assicurato dell'esistenza o della successiva stipulazione di altri contratti analoghi, una riduzione proporzionale dello indennizzo, fa applicazione delle regole dettate dall'art. 1910 cod. civ. in tema di Assicurazione presso diversi assicuratori, e, pertanto, ancorché inclusa nelle condizioni generali predisposte dall'assicuratore, non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto contemplata dall'art. 1341 cod. civ.. (V 3681/81, mass n 414316).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1910

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)