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Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 23/08/1999 (Rv. 529397 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI | Indennità riscuotibili da ciascun assicuratore - Disciplina del terzo comma secondo inciso dell'art. 1910 cod. civ. - Cumulabilità fino al limite dell'ammontare del danno - Applicabilità di tale disciplina all'assicurazione contro gli infortuni - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529397-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI

In tema di assicurazione presso diversi assicuratori, la norma del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 cod. civ., la quale stabilisce che l'assicurato può chiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno, è applicabile anche nell'assicurazione contro gli infortuni, essendo espressione di un principio generale, in quanto mira ad evitare che il beneficiario ottenga un indebito arricchimento, con conseguenze pregiudizievoli per l'economia (nella specie, peraltro, la Suprema Corte, pur affermando la validità di tale principio e pur mostrandosi consapevole del contrario orientamento di parte della dottrina, ha ritenuto assorbente la circostanza che l'art. 1910 era stato oggetto di espresso richiamo nella polizza assicurativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1910 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)