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Sez. 1, Sentenza n. 4466 del 05/05/1999 (Rv. 526014 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE | Ordinanza di precettazione - Violazione dell'ordinanza - Sanzione amministrativa - Opposizione innanzi al giudice ordinario - Mancata impugnazione dell'ordinanza innanzi al TAR - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526014-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE

Il giudizio innanzi al giudice amministrativo avente ad oggetto la legittimità dell'ordinanza di precettazione di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali non è alternativo rispetto al giudizio ordinario sulla legittimità della sanzione irrogata per inottemperanza alla ordinanza stessa, diversi essendo i soggetti legittimati, le posizioni soggettive dedotte e l'efficacia delle due pronunce, in quanto al giudice ordinario è rimessa la sola cognizione incidentale della illegittimità dell'atto; conseguentemente la mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo dell'ordinanza non esplica alcun effetto nel giudizio civile.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 146 art. 10, Legge 30/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)