Sez. L, Sentenza n. 10889 del 06/11/1997 (Rv. 509552 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Servizi pubblici essenziali - Ordinanza di precettazione - Presupposti procedimentali - Obbligo di richiesta della proposta della Commissione di vigilanza - Violazione - Conseguenze - Ordinanza di precettazione e sanzione - Illegittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI
Con riguardo alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali costituisce indefettibile presupposto procedimentale per l'emissione dell'ordinanza di precettazione - che esprime un eccezionale potere pubblico di conformazione delle condotte di soggetti pubblici e privati al fine di tutela di diritti costituzionalmente garantiti della persona - che il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro da lui delegato, come nella specie il Ministro per la funzione pubblica) non solo inviti le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e che proponga (ed esperisca) un tentativo di conciliazione, ma anche che, in caso di esito negativo, inviti le parti ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione di garanzia. Ciò implica non già la mera facoltà, ma l'obbligo di investire la Commissione medesima affinché la stessa sia posta in condizione di interloquire formulando - se ritiene che ne sussistano le condizioni per non essere sufficientemente assicurate le prestazioni indispensabili e quindi per essere posti a rischio i diritti costituzionalmente garantiti della persona - una proposta alle parti in conflitto, sicché è illegittima (e va disapplicata incidentalmente dal giudice ordinario) l'ordinanza di precettazione emessa senza il previo invito rivolto alla Commissione di formulare la sua proposta e di conseguenza è altresì illegittimo il provvedimento sanzionatorio a carico di dipendenti in sciopero per inosservanza dell'ordinanza medesima.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)