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Sez. U, Sentenza n. 2870 del 17/03/1998 (Rv. 513730 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Divieto di esercizio del diritto di sciopero - Provvedimento amministrativo di carattere generale - Violazione - Sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513730-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, la sanzione pecuniaria amministrativa irrogata per la violazione del divieto di esercizio del diritto di sciopero, disposto con provvedimento amministrativo di carattere generale, non attiene - anche quando riguarda pubblici impiegati - alla disciplina del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che l'opposizione avverso tale sanzione è devoluta, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della citata legge, alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che siffatta giurisdizione venga meno per essere stata dedotta, quale mezzo al fine per l'accoglimento dell'impugnazione, l'illegittimità del provvedimento amministrativo con il quale il divieto è stato disposto, dal momento che i limiti entro i quali il giudice adito può conoscere di tale illegittimità, anche in conseguenza dei termini estremamente ridotti entro i quali la stessa può essere fatta valere innanzi al giudice amministrativo, attiene alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, alla fondatezza del merito e non anche ai limiti esterni di tale giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1970 num. 1034 art. 7, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 9, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 10, Legge 30/03/1865 num. 2248 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)