Sez. 3, Sentenza n. 690 del 10/03/1972 (Rv. 356792 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - DECADENZA - LIMITI - APPELLATO CONTUMACE - ESAME D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - DECADENZA - LIMITI - APPELLATO CONTUMACE - ESAME D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE.*
La norma dell'art 346 cod proc civ in virtu della quale le domande e le eccezioni dell'appellato che non siano state espressamente riproposte in appello S'intendono rinunciate, vale soltanto nei confronti dell'appellato che siasi costituito nel giudizio di gravame; quando, invece, quest'ultimo sia rimasto contumace, sopravvive, limitatamente a tal caso, il cosiddetto effetto devolutivo dell'appello e, pertanto, il giudice di appello deve prendere in esame d'ufficio i motivi, le difese e le eccezioni addotte da tale parte in primo grado, disattesi in quella Sede, o, comunque, non esaminati dal primo giudice ovvero rimasti assorbiti. (Conf 1879'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)