diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4231 del 20/06/1983 (Rv. 429158 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - CONTUMACIA DELL'APPELLATO - ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - OBBLIGATORIETĂ€.*
Stato
decisa il 1983-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429158-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - CONTUMACIA DELL'APPELLATO - ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - OBBLIGATORIETĂ€.*

La norma dell'art. 346 cod. proc. civ., secondo la quale le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, vale soltanto nei confronti dell'appellato che si sia costituito, mentre, ove lo stesso sia rimasto contumace in secondo grado, le eccezioni disattese dal primo giudice devono essere riesaminate d'ufficio dal giudice d'appello. (Conf 996/79, mass n 397192; (Conf 690/72, mass n 356792; (Conf 618/70, mass n 345772).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)