Sez. 5, Sentenza n. 19742 del 17/09/2010 (Rv. 615216 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Disciplina originaria del d.P.R. n. 633 del 1972 - Dichiarazione IVA non sottoscritta - Richiest di rimborso ivi contenuta - Validità - Esclusione - Rinnovo della dichiarazione - Possibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, poiché in base al combinato disposto di cui agli artt. 37 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - nel testo originario, precedente alle modificazioni introdotte dal d.l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473 - la dichiarazione annuale IVA non sottoscritta era da considerarsi come non presentata, la richiesta di rimborso o di accredito in essa contenuta risulta priva di effetti, ma il contribuente può rinnovarla, con effetto "ex nunc", con una nuova dichiarazione sottoscritta, purché essa sia presentata nei termini di cui all'art. 28 del d.P.R. cit..
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)