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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13313 del 26/07/2012 (Rv. 623681 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Dichiarazioni tributarie - Sottoscrizione - Mancanza - Sanabilità - Modalità - Fattispecie in tema di IRAP.
Stato
decisa il 2012-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623681-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di dichiarazioni rese ai fini fiscali, l'atto non sottoscritto dal suo autore non è radicalmente inesistente, ma può essere sanato o attraverso la sottoscrizione successiva o attraverso una condotta che, secondo una valutazione in fatto, consenta di attribuire la paternità dello stesso al contribuente, senza richiedere a quest'ultimo una postuma sottoscrizione, ultronea a fronte della sua volontà di utilizzare l'atto manifestata in sede processuale. (Fattispecie in tema di rimborso dell'imposta sui redditi delle attività produttive).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)