Sez. 5, Sentenza n. 2463 del 05/02/2007 (Rv. 595948 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Sottoscrizione - Omissione - Nullità - Esclusione - Regolarizzazione su invito dell'Ufficio - Impedimento dell'attività accertativa - Efficacia "ex nunc" - Conseguenze - Interessi su credito d'imposta - Decorrenza dalla data della sottoscrizione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 11 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), la dichiarazione annuale priva della sottoscrizione del contribuente non è affetta da nullità, ma la sua presentazione equivale alla mancata presentazione della dichiarazione stessa, consentendo all'Amministrazione di procedere ad accertamento induttivo, salvo che il contribuente non provveda alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito invito dell'Ufficio: tale sottoscrizione, peraltro, non comportando la sanatoria del vizio, ma operando esclusivamente come causa impeditiva dell'accertamento, è efficace dal momento in cui sia stata effettivamente apposta, con la conseguenza che, qualora dalla dichiarazione emerga un credito d'imposta del quale sia stato chiesto il rimborso, il diritto del contribuente a percepire i relativi interessi decorre necessariamente dal momento in cui egli abbia provveduto a sottoscrivere la dichiarazione, rendendola così conforme alla previsione normativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)