Sez. 5, Sentenza n. 647 del 15/01/2014 (Rv. 629065 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono fiscale - Definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo mediante autoliquidazione ex art. 7 della legge n. 289 del 2002 - Presentazione - Successiva liquidazione dell'imposta o controllo formale ex artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di definizione automatica di redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione, l'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre inibisce, al comma 11, l'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici finanziari, espressamente stabilisce al comma 13 che sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36 bis ed all'art. 36 ter del d.P.R, 29 settembre 1973, n. 600, e che le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del predetto articolo nella citata legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)