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Sez. 5, Ordinanza n. 12360 del 07/06/2011 (Rv. 618404 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 8 legge n. 289 del 2002 - Presentazione - Successiva liquidazione dell'imposta ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Fondamento - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618404-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La domanda di condono presentata ai sensi dell'art. 8 della l.egge 27 dicembre 2002, n. 289 (riguardante l'integrazione degli imponibili negli anni pregressi), preclude - in virtù di quanto stabilito dal comma 6, lett. a) - l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria ma non la liquidazione delle imposte, ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, senza che abbiano rilievo alcuno né la circostanza che nell'art. 8 cit. non sia prevista una specifica clausola di salvezza per tale forma di liquidazione - evidentemente non ritenuta necessaria per essere quest'ultima attività del tutto diversa e distinta dall'accertamento - né la circostanza che, in relazione all'ipotesi del condono tombale previsto dall'art. 9 della l. n. 289 cit., sia contenuta (comma 9) una previsione espressa di salvezza dell'attività liquidatoria, in quanto, in tal caso, il legislatore, ritenendo possibile il sorgere di qualche dubbio interpretativo, ha ritenuto opportuno indicarla esplicitamente.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)