Sez. 5, Sentenza n. 17631 del 06/08/2014 (Rv. 632289 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 8 della legge n. 289 del 2002 - Attività di liquidazione e controllo formale di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia di condono fiscale, la dichiarazione integrativa degli imponibili per gli anni pregressi di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 preclude l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ma non la liquidazione delle imposte né l'attività di "controllo formale", in quanto il legislatore - con scelta discrezionale non irragionevole poiché l'attività di cui all'art. 36 ter, pur non strettamente liquidatoria come quella di cui all'art. 36 bis, si esaurisce nell'esame testuale dei dati della dichiarazione raffrontati con documentazione (anche) esterna a questa, senza profili di tipo valutativo o interpretativo - ha costantemente fatto salvi gli art. 36 bis e ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, distinguendoli dall'accertamento vero e proprio e accomunandoli nello stesso regime.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 com. 13 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)