Sez. L, Sentenza n. 3624 del 28/10/1975 (Rv. 377820 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATRICI DIRETTE - PENSIONE DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATRICI DIRETTE - PENSIONE DI INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Poiche l'apporto della coltivatrice diretta nella famiglia contadina non si limita alle prestazioni relative al campo che per tradizione o per natura le viene riservato, ma si estende, di regola, ai lavori propriamente agricoli secondo le necessita stagionali, non e consentito escludere la limitazione della capacita di guadagno, richiesta per la concessione della pensione di invalidita, considerando possibili, per la richiedente, altri lavori, sulla base di mere ipotesi, di cui non sia stata verificata la realizzabilita nella fattispecie concreta dedotta in giudizio. (nella specie, i giudici di merito avevano negato che la infermita denunciata riducesse la capacita di guadagno della richiedente oltre la meta, affermando che questa, ancorche coltivatrice diretta, non dovesse necessariamente esporsi ai lavori piu duri richiesti dalla coltivazione dei campi, potendo, nell'ambito familiare, dedicarsi a quelle attivita, anch'esse necessarie, che si confacevano alla sua condizione ed eta e che, in sostanza, non si discostavano da quelle di una massaia). (Conf 1791/74, mass n 369979; 874/74, mass n 368769; (V 2720/73, mass n 366227).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)