Sez. U, Sentenza n. 4182 del 02/05/1994 (Rv. 486432 - 01)
Professionisti - Albo Professionale - Iscrizione - In genere | Richiesta di iscrizione nell'albo degli psicologi - Presentazione al commissario straordinario ex art. 31 legge n. 56 del 1989 - Tutela giurisdizionale del professionista - Spettanza alla giurisdizione ordinaria - Carattere negativo del provvedimento commissariale - Irrilevanza.
Professionisti - Albo Professionale - Iscrizione - In genere
La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che - in periodo nel quale trova applicazione la disciplina transitoria dettata dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 - chieda l'iscrizione nell'albo degli psicologi al commissario straordinario regionale nominato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 31 della medesima legge, compete, anche in presenza di provvedimento commissariale negativo, alla giurisdizione ordinaria, essendo attinente a situazioni di diritto soggettivo dell'interessato, quali si correlano al difetto di poteri discrezionali dell'autorità amministrativa in ordine all'accertamento delle condizioni per l'iscrizione, predeterminate dal legislatore.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)