Sez. 1, Sentenza n. 85 del 08/01/1999 (Rv. 522056 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Rifiuto illegittimo- Lesione del diritto soggettivo all'iscrizione - Configurabilità - Conseguenze - Azione risarcitoria dinanzi all'AGO - Esperibilità - Precedente esperimento di rimedi amministrativi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
L'illegittimo rifiuto di iscrizione ad un albo professionale opposto dal competente consiglio provinciale dell'ordine è lesivo "ab origine" del diritto soggettivo ad ottenere la richiesta iscrizione, e costituisce un fatto illecito potenzialmente produttivo di un danno ingiusto, tale da legittimare l'esperimento di un'azione risarcitoria dinanzi all'AGO, indipendente dalla eventualità che l'interessato possa ottenere dal competente ordine professionale sovraordinato una pronuncia di annullamento dell'illegittimo rifiuto opposto, nonché una ulteriore statuizione del giudice amministrativo in relazione all'eventuale inottemperanza alla decisione di annullamento. (Fattispecie in tema di illegittimo rifiuto di iscrizione all'albo degli ingegneri avverso il quale il richiedente aveva, dapprima, proposto vittorioso ricorso al consiglio nazionale dell'Ordine e, successivamente, a seguito di inosservanza alla decisione di tale organo da parte del consiglio provinciale, instaurato giudizio di ottemperanza ex art. 27 n. 4 T.U. sul Consiglio di Stato dinanzi al TAR. La S.C., nel confermare la decisione del giudice di merito che aveva accolto l'istanza risarcitoria conseguentemente coltivata dall'ingegnere, ha affermato il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)