Sez. U, Sentenza n. 5803 del 25/05/1995 (Rv. 492459 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Richiesta di iscrizione nell'albo degli psicologi - Posizione di diritto soggettivo del richiedente - Rigetto dell'istanza - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chieda l'ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato per titoli, per l'iscrizione all'albo degli psicologi (nell'ipotesi, a seguito di rigetto della domanda d'ammissione da parte della commissione esaminatrice) spetta, anche in via d'urgenza, al giudice ordinario - il quale può provvedere al riguardo con pienezza di poteri e, quindi, anche con pronunzie di condanna ad ammettere al concorso -, essendo l'indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell'interessato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)