Sez. U, Sentenza n. 4989 del 06/05/1995 (Rv. 492150 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Servizi pubblici - Costruzione o acquisizione delle opere ed infrastrutture necessarie - Gestione dei servizi - Società per azioni costituite dai Comuni e dalle Province ex art. 22, terzo comma, della legge n. 142 del 1990 - Natura - Rapporto tra l'ente pubblico e la società - Gare di appalto indette per la costruzione di opere destinate all'esercizio del pubblico servizio - Controversie promosse da terzi interessati alle gare nei confronti delle società per azioni - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
Le società per azioni costituite dai comuni e dalle Province a norma dell'art. 22 terzo comma della legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali per la gestione di pubblici servizi, previa costruzione od acquisizione delle opere ed infrastrutture necessarie, operano come persone giuridiche private, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico, nei confronti del quale hanno assunto l'obbligo di gestire il servizio, atteso che, da un lato, il rapporto tra l'ente territoriale e la società non è riconducibile né alla figura della concessione di pubblico servizio, né all'ipotesi di concessione per la costruzione di opere pubbliche e che, dall'altro, non è consentito all'ente pubblico locale di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali. Ne consegue che le controversie promosse nei confronti di dette società per azioni dai terzi interessati a partecipare a gare di appalto, indette per la costruzione di opere destinate all'esercizio del pubblico servizio (nella specie, servizio pubblico di parcheggio) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)