Sez. 4 - , Sentenza n. 6913 del 12/02/2021 Cc. (dep. 23/02/2021) Rv. 280545 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Determinazione dell'indennizzo - Considerazione del danno esistenziale - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sè idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di risarcimento di ulteriori danni derivanti dal clamore mediatico avuto dalla vicenda processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)