Sez. 4, Sentenza n. 2050 del 25/11/2003 Cc. (dep. 22/01/2004) Rv. 227672 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Quantificazione del risarcimento - Danno non patrimoniale - Liquidazione del danno esistenziale - Criteri.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE
In tema di riparazione dell'errore giudiziario, sono risarcibili anche i danni non patrimoniali, tra cui il danno esistenziale, il cui fondamento è rintracciabile nell'art. 2059 cod. civ., consistente nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo, con una detenzione e una condanna ad una pena da espiare poi rivelatesi ingiuste, da cui conseguono la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita (nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e immune da vizi logici la decisione del giudice di liquidare un milione di euro per danno esistenziale a favore di un imprenditore ingiustamente condannato per reati concernenti il traffico di stupefacenti ad una pena di quindici anni di reclusione e lire 150.000.000 di multa, con un periodo complessivo di carcerazione di sette anni, cinque mesi e dieci giorni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 643, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)