Sez. 4, Sentenza n. 22688 del 18/03/2009 Cc. (dep. 29/05/2009) Rv. 243990 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Quantificazione del risarcimento - Danni risarcibili - Danno "esistenziale" - Esclusione - Criteri utilizzabili.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE
Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, deve tenersi conto di tutte le peculiari sfaccettature di cui il danno non patrimoniale si compone nella sua globalità, avendo in particolare riguardo all'interruzione della attività lavorative e ricreative, dei rapporti affettivi e degli altri rapporti interpersonali, ed al mutamento radicale, peggiorativo e non voluto, delle abitudini di vita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)