Sez. 1, Sentenza n. 9221 del 29/06/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166341 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE IN CASSAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - RINVIO ALLA FASE ESECUTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE IN CASSAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - RINVIO ALLA FASE ESECUTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La Corte di Cassazione non può riservare alla Sede esecutiva l'applicazione dell'indulto, salvo che il provvedimento di clemenza sia intervenuto dopo la sentenza di appello, essendo solo in quest'ultima ipotesi preclusa l'applicazione del beneficio in Sede di cognizione stante la Mancanza di poteri di iniziativa della Cassazione per l'applicazione di ufficio. In ogni altro caso, non è rinviabile alla Sede esecutiva la applicazione dell'indulto, sussistendo l'Obbligo del giudice, e il relativo interesse dell'imputato, in ordine a tale applicazione in tutta la fase di cognizione sia di merito che di legittimità. Solo quando non sia stato giuridicamente possibile ottenere il beneficio per tale via, è praticabile il ricorso allo strumento sussidiario della sua applicazione in Sede esecutiva. Contra (mass nn 157856, 158011), la consolidata giurisprudenza nel senso della legittimità del rinvio alla fase esecutiva, quale Sede "ordinaria" di applicazione dell'indulto, da parte della Corte di Cassazione e del giudice di cognizione in genere (mass n 157697).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)