Sez. 3, Sentenza n. 6851 del 21/11/1986 (Rv. 448957 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore nella ipotesi prevista dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969 di Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, questi che - è direttamente obbligato verso il terzo danneggiato per il danno da costui subito - è tenuto, nell'adempimento del relativo Obbligo, all'osservanza dei fondamentali doveri della correttezza, della diligenza e della buona fede fissati dagli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.. conseguentemente, ove agli stessi non si attenga e lasci trascorrere lo spatium deliberandi concessogli dalla legge per verificare la pretesa risarcitoria dopo la richiesta di indennizzo rivoltagli dal danneggiato, rifiutando o ritardando senza giustificato motivo l'adempimento della prestazione indennitaria, e da tale comportamento colposo derivi all'avente diritto un ulteriore pregiudizio, il limite del massimale può operare soltanto per l'importo originario dell'indennizzo e per gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sino alla data della messa in mora e non anche per gli ulteriori danni ex art. 1224 cod. civ. che traggono origine dal fatto colposo proprio dell'assicuratore, posto in essere nella fase attuativa della distinta obbligazione pecuniaria verso il danneggiato. (Conf 4064/85, mass n 441588).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)