Sez. 3, Sentenza n. 4064 del 05/07/1985 (Rv. 441588 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - MORA DELL'ASSICURATORE IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO ANCHE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE DI POLIZZA - PRESUPPOSTI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - MORA DELL'ASSICURATORE IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO ANCHE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE DI POLIZZA - PRESUPPOSTI.*
La legge n. 990 del 1969, prevedendo l'Azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, ha creato - accanto al rapporto, sorto dal fatto illecito, tra il danneggiante e l'assicurato ed al rapporto contrattuale fra il responsabile e l'assicuratore - un terzo rapporto che, sul presupposto del primo ed in attuazione del secondo, obbliga ex lege verso il danneggiato l'assicuratore sicché questo, nell'adempimento di quella sua obbligazione legale, è tenuto alla osservanza dei fondamentali doveri della correttezza, della diligenza e della buona fede, con la conseguenza che ove - in violazione degli stessi - rifiuti o ritardi, senza giustificato motivo, oltre lo spatium deliberandi di sessanta giorni (dalla richiesta del danneggiato) concessogli dalla legge, l'adempimento della prestazione, è tenuto a risarcire ex art. 1224 cod. civ. l'ulteriore pregiudizio derivato all'avente diritto da tale comportamento colposo anche oltre il limite del massimale di polizza, che opera soltanto per l'originario importo dell'indennizzo e degli accessori, ma non anche per gli interessi moratori e per il maggior danno ragguagliabile all'intervenuta riduzione del potere di acquisto della moneta, che traggono origine dal fatto colposo dello assicuratore posto in essere nella fase attuativa della sua obbligazione, autonoma e distinta, verso il danneggiato. (Conf 5218/83, mass n 430091; (Conf 3038/82, mass n 420967; (Conf 3038/82, mass n 420967).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)