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Sez. 3, Sentenza n. 319 del 22/01/1990 (Rv. 464895 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464895-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore è direttamente obbligato al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato che ne abbia fatto richiesta, sia pure nei limiti del massimale di polizza, che tuttavia non operano con riferimento: a) al pagamento delle spese processuali; b) al pagamento degli interessi conseguenti al ritardato adempimento dopo la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato nelle forme e nei termini di legge, una volta che sia decorso il termine (sessanta giorni) dello spatium deliberandi concesso all'assicuratore per verificare l'an debeatur e liquidarne il quantum; C) al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di svalutazione monetaria per lo stesso ritardo nel pagamento in favore del danneggiato, tranne che l'assicuratore dimostri che il ritardo non è a lui imputabile perché la liquidazione del danno è stata ostacolata dal creditore ovvero per l'insorgere di difficoltà obiettive. (V 1308/89, mass n 462163; (V 1193/89, mass n 462080; (V 1831/88, mass n 457785; (V 7923/87, mass n 455672; (V 7923/87, mass n 455670; (V 6851/86, mass n 448957; (V 4952/85, mass n 442327; (V 4064/85, mass n 441588; (V 5218/83, mass n 430091, sez. Un. 29 luglio 1983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)