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Sez. 2, Sentenza n. 1400 del 07/06/1962 (Rv. 252243 - 01)

ACQUE - ACQUE PRIVATE - APERTURE DI NUOVE SORGENTI E ALTRE OPERE - PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE - DISTANZE DAL CONFINE.*
Stato
decisa il 1962-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252243-01

ACQUE - ACQUE PRIVATE - APERTURE DI NUOVE SORGENTI E ALTRE OPERE - PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE - DISTANZE DAL CONFINE.*

Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o le altre opere previste dall'art 911 cod civ deve osservare in ogni caso la distanza minima fissata dall'art 891 cod civ sulla base di una presunzione assoluta di danno, salvo l'Obbligo di osservare una distanza maggiore e di eseguire le opere di protezione necessarie se i proprietari di altri fondi dimostrino che le distanze minime previste dagli artt 889 e 891 cod civ siano insufficienti a garantire i fondi da danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 891, Cod. Civ. art. 911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)