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Sez. 2, Sentenza n. 3026 del 28/08/1975 (Rv. 377119 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER CISTERNE E POZZI - PER SCAVI - CANALI - FOSSI - ESTRAZIONE DI ACQUE DAL SOTTOSUOLO - SCAVO DI FOSSI E CANALI CONNESSI CON LE OPERE DI ESTRAZIONE - DISCIPLINA EX ART 891 COD CIV - APPLICABILITA EX ART 911 COD CIV - POZZI DI ACQUA VIVA - DISTANZA DAL CONFINE PARI ALLA LORO PROFONDITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - PREGIUDIZIO ALLE CONTIGUE PRESE D'ACQUA GIA ESISTENTI - DISTANZA MAGGIORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377119-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER CISTERNE E POZZI - PER SCAVI - CANALI - FOSSI - ESTRAZIONE DI ACQUE DAL SOTTOSUOLO - SCAVO DI FOSSI E CANALI CONNESSI CON LE OPERE DI ESTRAZIONE - DISCIPLINA EX ART 891 COD CIV - APPLICABILITA EX ART 911 COD CIV - POZZI DI ACQUA VIVA - DISTANZA DAL CONFINE PARI ALLA LORO PROFONDITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - PREGIUDIZIO ALLE CONTIGUE PRESE D'ACQUA GIA ESISTENTI - DISTANZA MAGGIORE - NECESSITA.*

Il richiamo alle distanze stabilite nell'art 891 cod civ per canali e fossi presso il confine, che si rinviene nel successivo art 911, sull'apertura di nuove sorgenti e altre opere, non vale, secondo una presunzione juris et de jure di danno, per tutte le ipotesi contemplate nel citato art 911, bensi soltanto se ed in quanto ricorrano i presupposti contemplati nella norma richiamata; esso, percio, assolve soltanto all'esigenza di chiarire che le distanze stabilite per lo scavo di fossi e canali presso il confine devono osservarsi anche nel particolare caso che si tratti di fossi o canali strumentalmente connessi con talune delle opere dirette ad estrarre l'acqua dal sottosuolo. Poiche i pozzi non sono contemplati nell'art 891 cod civ, - essendo previsti, in maniera del tutto autonoma, nel precedente art 889 -, per l'apertura di quelli di acqua viva non occorre osservare una distanza dal confine pari alla misura della loro profondita, anziche quella generale di due metri stabilita nel citato art 889, salvo che un concreto pregiudizio alle contigue prese di acque gia esistenti nel fondo vicino imponga una distanza maggiore. (V 1743/72, mass n 358668; 2540/68, mass n 334991; (V 1400/62, mass n 252243).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 891, Cod. Civ. art. 911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)